Convegno giovedì 12 dicembre 2019
- uppiveneziamestre
- 23 dic 2019
- Tempo di lettura: 4 min

Quadro normativo per la redazione degli Accordi Territoriali.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate e le Note del Ministero che si sono succedute dal D.M 16 gen 2017 in poi.
Gli accordi territoriali sono dei protocolli redatti dalle organizzazioni e sindacati della casa, contenenti i criteri per calcolare l’intervallo entro cui deve collocarsi il canone di locazione per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.
La Legge 431/98 all’art.2 comma 3, ha previsto la definizione di specifici Accordi Territoriali che interessano i Comuni, anche in forma associata, con il duplice scopo di evitare il caro affitti e diminuire il carico fiscale sulle locazioni di immobili residenziali e quindi favorire la locazione.
La Convenzione nazionale dell’ 8 febbraio 1999, il Decreto Interministeriale lavori pubblici e finanza del 5 marzo 1999, seguito dal Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 30 dic 2002, hanno dettato i criteri dei primi Accordi Territoriali.
Per lunghi 15 anni non ci sono stati cambiamenti fino a quando, a seguito delle convocazioni effettuate dal vice Ministro Riccardo Nencini, tra luglio ed ottobre del 2016, è stata sottoscritta a Roma, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la Convenzione 25 ottobre 2016, a cui è seguita l’approvazione del DM 16 gennaio 2017, con il quale si sono individuati i criteri generali per la redazione dei nuovi Accordi in questione.
L’iter procedurale, previsto dal Decreto, dispone che la convocazione delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori, maggiormente rappresentativi, a livello locale, sia avviata dai Comuni. Prevede inoltre che“ al fine di assicurare la formazione degli Accordi Territoriali, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, le stesse organizzazioni possono produrre formale richiesta ai Comuni interessati, e, che, nel caso di inadempienza nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni e realizzare gli Accordi.
Nella Città Metropolitana di Venezia, ex provincia, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, UPPI, Confedilizia, ASPPI, Sunia, Sicet, Unione inquilini, hanno iniziato a riunirsi a fine Marzo 2017. Hanno deliberato una formale richiesta a tutti i Comuni per far attivare la procedura di convocazione e redigere gli Accordi Territoriali, inviata poi con PEC il 09 Maggio 2017.
La procedura, preso atto dell’inadempienza della totalità dei Comuni, tranne quelli di Jesolo e Venezia, dopo numerosi incontri, tra le sole organizzazioni di categoria, si è conclusa con il deposito degli Accordi con pec il 14 sett. 2018.
L’Accordo di Venezia è stato depositato il 30 marzo 2018.
Con il Comune di Jesolo abbiamo iniziato ad incontrarci già in Ottobre del 2016, sulla scorta di notizie dell’imminente Accordo a livello nazionale a cui ha fatto seguito l’approvazione del D.M. 16 Gennaio 2017.
Quello del Comune di Jesolo con protocollo del 19 Maggio 2017 è stato il primo Accordo Territoriale depositato in Italia .
In Aprile 2017 è stata pubblicata la Circolare 8/E dell’A.dE., che ha chiarito l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10% della cedolare secca, anche ai contratti transitori non studenteschi, il che ci ha permesso di redigere gli accordi comprendendo anche i contratti transitori.
In Febbraio 2018 il Ministero delle infrastrutture – Direzione Generale per la condizione abitativa si è espresso chiaramente e definitivamente sull’ obbligo della Attestazione di almeno una delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale, per ottenere le agevolazioni della cedolare secca sia a livello centrale che comunale.
Il 20 Aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 31/E ribadisce l’obbligo dell’Attestazione concludendo che la registrazione dell’Attestazione non è soggetta ad imposta di bollo.
Il 19 12 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota chiarisce che le Attestazioni possono essere rilasciate solo da una delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale locale e che, eventuali adesioni all’Accordo di altre Organizzazioni, dovranno essere condivise dalle Organizzazioni firmatarie.
Da qualunque posizione la si affronti, l’analisi di questo strumento risulta positiva. E’ infatti conveniente a 360 gradi, per lo stato, per i Comuni , per proprietari e per i conduttori.
prevede, infatti, una buona e conveniente agevolazione fiscale sia per i proprietari, che per i conduttori
pone dei limiti calmierando i canoni di locazione
informa le parti sui contenuti dei contratti che devono ricalcare quelli previsti dal DM 16 gen 2019 , ritenuti dal legislatore già rispettosi degli interessi, sia della proprietà che dei conduttori,
fa emergere il sommerso, perché la tassazione è ragionevole e l’informazione aiuta ad una maggiore etica fiscale;
evita agli enti pubblici, sia all’ Agenzia delle Entrate che al Comune, il controllo della rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti che col precedente esperimento veniva il più delle volte elusa da contratti che riportavano, nel titolo gli estremi degli accordi territoriali, ma poi , nel dispositivo, non li rispettavano, eludendo il fisco.
Bisogna ricordare inoltre che, nei nuovi accordi, abbiamo inserito delle innovazioni particolari come il coefficiente K di superficie che ha un andamento lineare, senza fastidiosi accavallamenti come avveniva in passato, e, che, il calcolo dei minimi può limitare a zero tutti quei parametri che possono essere considerati fino a….. , modalità, quest’ultima, che, nel caso ve ne fosse bisogno, aiuta ad abbassare il limite inferiore del canone.
In ogni caso se ci sono problemi le nostre sedi saranno a disposizione per qualunque delucidazione.
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