L’aliquota della cedolare secca per i canoni di locazioni di immobili ad uso abitativo a canone concordato al 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberatolo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con tali si intendono le calamità naturali o connesse con l'attività dell' uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Al verificarsi di tali eventi (o al loro verificarsi imminente) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
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